Art. 7

In vigore dal 3 set 2004
1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), i titoli di esportazione rilasciati ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della validità, il giorno di presentazione dell’offerta. 2.   I titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all' sono validi dalla data del rilascio, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, sino alla fine del quarto mese successivo. 3.   In deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all' del presente regolamento sono validi esclusivamente in Finlandia e in Svezia.
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