Art. 2
In vigore dal 3 set 2004
1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all', paragrafo 1, si procede a una gara.
2. La gara ha per oggetto il quantitativo di avena di cui all', paragrafo 1, da esportare in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera.
3. La gara è indetta fino al 30 giugno 2005. Fino a tale data si procede a gare settimanali, i cui termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.
In deroga all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 16 settembre 2004.
4. Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento finlandese e svedese precisati nel bando di gara.
5. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1501/95.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1565:oj#art-2