Art. 9

Art. 9

In vigore dal 3 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50). (3)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. (4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. ALLEGATO MODULO (1) Gara per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera [Regolamento (CE) n. 1565/2004] (Termine ultimo per la presentazione delle offerte) 1 2 3 Numerazione degli offerenti Quantità in tonnellate Importo della restituzione all'esportazione (in EUR/t) 1 2 3 ecc. (1)  da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: agri-c1-revente-marche-ue@cec.eu.int
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1565:oj#art-9