Art. 4

In vigore dal 13 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 agosto 2004. Per il Consiglio Il presidente B. BOT (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 5. (3)  GU C 120 del 22.5.2003, pag. 13. (4)  Regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione (GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48) e regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21). (5) Commissione europea Direzione generale «Commercio» Direzione B Ufficio J-79 5/16 B-1049 Bruxelles. (6)  Cfr. pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale. (7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1). ALLEGATO 1 La fattura commerciale valida, di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata da un responsabile dell’impresa interessata, contenente i seguenti elementi: 1) il nome e la funzione del responsabile dell’impresa che ha emesso la fattura commerciale; 2) la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che [volume] di polietilentereftalato venduto per l’esportazione nella Comunità europea e indicato nella presente fattura è stato prodotto da [nome e indirizzo dell’impresa] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»; 3) la data e la firma. ALLEGATO 2 Elementi da indicare nella fattura commerciale di cui all' Nella fattura commerciale che accompagna le vendite del prodotto in esame che sono soggette ad un impegno e per le quali si richiede l’esenzione dal dazio antidumping vanno indicati i seguenti elementi: 1) l'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO»; 2) il nome dell’impresa di cui all', che emette la fattura commerciale; 3) il numero della fattura commerciale; 4) la data di emissione della fattura commerciale; 5) il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria; 6) la designazione esatta delle merci, compresi: — il numero di codice del prodotto (NCP), — il codice NC, — i quantitativi (in t); 7) la descrizione delle condizioni di vendita, inclusi: — il prezzo per tonnellata, — le condizioni di pagamento applicabili, — i termini di consegna applicabili, — sconti e riduzioni complessivi; 8) il nome dell’impresa operante come importatore, nei confronti della quale l’impresa in questione emette direttamente la fattura; 9) il nome del responsabile dell’impresa che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: «Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci indicate nella presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla [nome e indirizzo dell’impresa] [codice addizionale TARIC] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2004/600/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
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