Art. 1
In vigore dal 13 ago 2004
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma ISO 1628-5, classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria per i prodotti fabbricati dalle imprese sotto elencate sono le seguenti:
Paese
Impresa
Dazio antidumping
(EUR/t)
Codice addizionale TARIC
Australia
Leading Synthetics Pty Ltd
66
A503
Novapex Australia Pty Ltd
128
A504
Tutte le altre imprese
128
A999
RPC
Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd
184
A505
Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd
0
A506
Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd
157
A507
Far Eastern Industries Shanghai Ltd
22
A508
Yuhua Polyester Co. Ltd di Zhuhai
184
A509
Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. e Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd
184
A511
Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan) e Yibin Wuliangye Group Import & Export Co. Ltd (Sichuan)
184
A512
Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd
151
A513
Tutte le altre imprese
184
A999
Pakistan
Gatron (Industries) Ltd
0
A514
Novatex Ltd
0
A515
Tutte le altre imprese
0
A999
3. L'applicazione delle aliquote individuali indicate per le 16 imprese di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all’allegato 1. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applicherà l'aliquota relativa a «tutte le altre imprese».
4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, il dazio definitivo non si applica alle importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica conformemente a quanto disposto dall’.
6. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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