Art. 1

In vigore dal 13 ago 2004
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma ISO 1628-5, classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria per i prodotti fabbricati dalle imprese sotto elencate sono le seguenti: Paese Impresa Dazio antidumping (EUR/t) Codice addizionale TARIC Australia Leading Synthetics Pty Ltd 66 A503 Novapex Australia Pty Ltd 128 A504 Tutte le altre imprese 128 A999 RPC Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd 184 A505 Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd 0 A506 Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd 157 A507 Far Eastern Industries Shanghai Ltd 22 A508 Yuhua Polyester Co. Ltd di Zhuhai 184 A509 Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. e Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd 184 A511 Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan) e Yibin Wuliangye Group Import & Export Co. Ltd (Sichuan) 184 A512 Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd 151 A513 Tutte le altre imprese 184 A999 Pakistan Gatron (Industries) Ltd 0 A514 Novatex Ltd 0 A515 Tutte le altre imprese 0 A999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali indicate per le 16 imprese di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all’allegato 1. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applicherà l'aliquota relativa a «tutte le altre imprese». 4.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 5.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, il dazio definitivo non si applica alle importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica conformemente a quanto disposto dall’. 6.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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