Art. 3
In vigore dal 13 ago 2004
Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 306/2004 sulle importazioni di polietilentereftalato, classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan, vanno riscossi in via definitiva alle aliquote istituite definitivamente dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.
Una correzione del dazio antidumping provvisorio istituito sulle importazioni di polietilentereftalato classificato al codice NC 3907 60 20 e originario della Repubblica popolare cinese si applica alle imprese seguenti, dal momento che il dazio corretto sarebbe stato inferiore al dazio provvisorio istituito:
Paese
Impresa
Dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 306/2004
(EUR/t)
Dazio antidumping provvisorio corretto
Codice addizionale TARIC
RPC
Yuhua Polyester Co. Ltd di Zhuhai
188
183
A509
Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. e Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd
191
183
A511
Il dazio antidumping provvisorio a carico di tali imprese viene riscosso in via definitiva soltanto all’aliquota del dazio antidumping provvisorio corretto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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