Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 ago 2004
Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 306/2004 sulle importazioni di polietilentereftalato, classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan, vanno riscossi in via definitiva alle aliquote istituite definitivamente dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo. Una correzione del dazio antidumping provvisorio istituito sulle importazioni di polietilentereftalato classificato al codice NC 3907 60 20 e originario della Repubblica popolare cinese si applica alle imprese seguenti, dal momento che il dazio corretto sarebbe stato inferiore al dazio provvisorio istituito: Paese Impresa Dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 306/2004 (EUR/t) Dazio antidumping provvisorio corretto Codice addizionale TARIC RPC Yuhua Polyester Co. Ltd di Zhuhai 188 183 A509 Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. e Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd 191 183 A511 Il dazio antidumping provvisorio a carico di tali imprese viene riscosso in via definitiva soltanto all’aliquota del dazio antidumping provvisorio corretto.
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