Art. 4
In vigore dal 13 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 agosto 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 5.
(3) GU C 120 del 22.5.2003, pag. 13.
(4) Regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione (GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48) e regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21).
(5)
Commissione europea
Direzione generale «Commercio»
Direzione B
Ufficio J-79 5/16
B-1049 Bruxelles.
(6) Cfr. pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO 1
La fattura commerciale valida, di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata da un responsabile dell’impresa interessata, contenente i seguenti elementi:
1)
il nome e la funzione del responsabile dell’impresa che ha emesso la fattura commerciale;
2)
la seguente dichiarazione:
«Il sottoscritto certifica che [volume] di polietilentereftalato venduto per l’esportazione nella Comunità europea e indicato nella presente fattura è stato prodotto da [nome e indirizzo dell’impresa] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;
3)
la data e la firma.
ALLEGATO 2
Elementi da indicare nella fattura commerciale di cui all'
Nella fattura commerciale che accompagna le vendite del prodotto in esame che sono soggette ad un impegno e per le quali si richiede l’esenzione dal dazio antidumping vanno indicati i seguenti elementi:
1)
l'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO»;
2)
il nome dell’impresa di cui all', che emette la fattura commerciale;
3)
il numero della fattura commerciale;
4)
la data di emissione della fattura commerciale;
5)
il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria;
6)
la designazione esatta delle merci, compresi:
—
il numero di codice del prodotto (NCP),
—
il codice NC,
—
i quantitativi (in t);
7)
la descrizione delle condizioni di vendita, inclusi:
—
il prezzo per tonnellata,
—
le condizioni di pagamento applicabili,
—
i termini di consegna applicabili,
—
sconti e riduzioni complessivi;
8)
il nome dell’impresa operante come importatore, nei confronti della quale l’impresa in questione emette direttamente la fattura;
9)
il nome del responsabile dell’impresa che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:
«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci indicate nella presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla [nome e indirizzo dell’impresa] [codice addizionale TARIC] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2004/600/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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