Art. 7

Procedura relativa ai nomi geografici e geopolitici riservati

In vigore dal 28 apr 2004
Per quanto riguarda la procedura di opposizione agli elenchi di nomi generalmente riconosciuti a norma dell', paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 733/2002, le obiezioni sono notificate ai membri del comitato per le comunicazioni istituito dall', paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE e al direttore generale della direzione generale «Società dell'informazione». I membri del comitato per le comunicazioni e il direttore generale possono designare altri punti di contatto per tali notifiche. Le obiezioni e le designazioni dei punti di contatto sono notificate per posta elettronica, con messaggi recapitati mediante corriere o a mano oppure a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Una volta risolte le eventuali obiezioni, il registro pubblica sul proprio sito Internet due elenchi di nomi. Il primo contiene i nomi che la Commissione ha notificato come «non registrabili». Il secondo contiene i nomi che la Commissione ha notificato al registro come «registrabili solo in un dominio di secondo livello».
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