Art. 2

Titolarità e principi generali per la registrazione

In vigore dal 28 apr 2004
I soggetti legittimati di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 possono registrare uno o più nomi di dominio nel dominio di primo livello .eu. Fatto salvo il capo IV, un nome di dominio specifico è riservato all'uso del soggetto legittimato la cui richiesta sia stata ricevuta per prima dal registro, secondo modalità tecniche corrette e conformemente al presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, tale criterio di precedenza è denominato principio «primo arrivato, primo servito». Una volta registrato, un nome di dominio non può essere oggetto di una nuova registrazione fino alla scadenza e mancato rinnovo della registrazione oppure fino alla sua revoca. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i nomi di dominio sono registrati direttamente nel dominio di primo livello.eu. La registrazione del nome di dominio è valida solo dopo che il richiedente ha versato i corrispondenti diritti. I nomi di dominio registrati nel dominio di primo livello .eu possono essere trasferiti esclusivamente a soggetti legittimati a registrare nomi di dominio .eu.
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