Art. 11

Caratteri speciali

In vigore dal 28 apr 2004
Per la registrazione di nomi completi che presentino uno spazio fra più elementi testuali o lessicali, si presume che vi sia identità fra detti nomi e gli stessi nomi scritti inserendo un trattino fra i vari elementi del nome oppure unendo tra loro tali elementi nel nome di dominio richiesto. Ove il nome per il quale si vantano diritti preesistenti contenga caratteri speciali, spazi e segni di interpunzione questi sono completamente eliminati dal nome di dominio corrispondente o sostituiti con trattini o, se possibile, sostituiti dal termine corrispondente. I caratteri speciali e segni di interpunzione di cui al comma precedente sono i seguenti: ~ @ # $ % ^ & * ( ) + = < > { } [ ] | \ /: ; ' , . ? Fatto salvo l', terzo comma, se il nome su cui si vanta un diritto preesistente contiene lettere con segni diacritici che non possono essere riprodotti in codice ASCII (ad esempio ä, é o ñ), le lettere in questione sono riprodotte senza tali segni (ad esempio a, e, n) oppure sostituite da grafie comunemente accettate (ad esempio, ae). Per ogni altro aspetto, il nome di dominio è identico agli elementi testuali o lessicali che compongono il nome oggetto del diritto preesistente.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2004/874 — Caratteri speciali | Portale Normativo