Art. 9

Nome di dominio di secondo livello per nomi geografici e geopolitici

In vigore dal 28 apr 2004
Uno Stato membro che abbia notificato come nomi di dominio denominazioni geografiche e geopolitiche può provvedere alla loro registrazione a norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002. Tale registrazione può avvenire per qualsiasi nome di dominio registrato dallo Stato membro. La Commissione può chiedere al registro di introdurre direttamente nel dominio di primo livello.eu nomi di dominio destinati all'uso di istituzioni e organismi comunitari. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e al più tardi una settimana prima dell'inizio del periodo di registrazione per fasi di cui al capo IV, la Commissione notifica al registro i nomi da riservare e gli organismi che agiscono in rappresentanza delle istituzioni e degli organismi comunitari ai fini della registrazione dei nomi. CAPO IV   REGISTRAZIONE PER FASI
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Art. 9 Regolamento (UE) 2004/874 — Nome di dominio di secondo livello per nomi geografici e geopolitici | Portale Normativo