Art. 18
Forum consultivo
In vigore dal 21 apr 2004
1. Il forum consultivo si compone di rappresentanti di istanze tecnicamente competenti degli Stati membri che svolgono compiti analoghi a quelli del Centro in ragione di un rappresentante designato da ciascuno Stato membro le cui competenze scientifiche sono riconosciute, nonché di tre membri senza diritto di voto nominati della Commissione per rappresentare le parti interessate a livello europeo, quali le organizzazioni non governative rappresentanti i pazienti, le organizzazioni professionali o le università. I rappresentanti possono essere sostituiti da supplenti che sono nominati contestualmente.
2. I membri del forum consultivo non sono membri del Consiglio di amministrazione.
3. Il forum consultivo aiuta il direttore a garantire l’eccellenza scientifica e l’indipendenza delle attività e dei pareri del Centro.
4. Il forum consultivo è uno strumento che consente lo scambio d’informazioni sulle minacce per la salute e la messa in comune delle conoscenze. Vigila affinché il Centro e le istanze competenti degli Stati membri collaborino strettamente, in particolare:
a)
per garantire la coerenza tra gli studi scientifici del Centro e quelli degli Stati membri;
b)
nel caso in cui il Centro e un’istanza nazionale cooperano;
c)
al fine di promuovere, avviare e supervisionare le reti europee nei settori che rientrano nella missione del Centro;
d)
quando il Centro o uno Stato membro identifica una minaccia emergente per la salute pubblica;
e)
nel quadro della creazione di gruppi scientifici da parte del Centro;
f)
per affrontare le priorità scientifiche e di salute pubblica nel programma di lavoro.
5. Il forum consultivo è presieduto dal direttore o, in sua assenza, da un sostituto proveniente dal Centro. Si riunisce regolarmente, e almeno quattro volte l’anno, su convocazione del suo direttore o su domanda di almeno un terzo dei suoi membri. Le sue modalità di funzionamento sono precisate nel regolamento interno del Centro e sono rese pubbliche.
6. Rappresentanti dei servizi della Commissione possono partecipare ai lavori del forum consultivo.
7. Il Centro garantisce il sostegno tecnico e logistico necessario al forum consultivo, nonché il segretariato delle sue riunioni
8. Il direttore può invitare esperti o rappresentanti di organismi professionali o scientifici od organizzazioni non governative con esperienza riconosciuta in materie attinenti alle attività del Centro, a collaborare a compiti specifici e a partecipare alle pertinenti attività del forum consultivo
CAPITOLO 4
TRASPARENZA E RISERVATEZZA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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