Art. 22

Elaborazione del bilancio

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Tutte le entrate e le spese del Centro sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio di bilancio, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro. 2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio del Centro sono in equilibrio. 3.   Le entrate del Centro comprendono, fatte salve le altre risorse: a) una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione «Commissione»); b) i pagamenti effettuati quali retribuzioni dei servizi resi; c) qualunque contributo finanziario degli organi competenti di cui all’; d) qualunque contributo volontario degli Stati membri. 4.   Le spese del Centro comprendono la retribuzione del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di funzionamento e le spese derivanti da contratti stipulati con le istituzioni o con terzi. 5.   Ogni anno, il Consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l’esercizio successivo. Tale stato di previsione, che comprende un progetto di tabella dell’organico, è inviato dal Consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. 6.   Lo stato di previsione è inviato dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito denominata «lautorità di bilancio») unitamente al il progetto preliminare di bilancio dell’Unione europea. 7.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni che ritiene necessarie per quanto riguarda la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale, di cui è investita l’autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato. 8.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata al Centro. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico del Centro. 9.   Il bilancio del Centro è adottato dal Consiglio di amministrazione. Diviene definitivo dopo l’approvazione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, viene adeguato conseguentemente. 10.   Il Consiglio di amministrazione notifica quanto prima possibile all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualunque progetto suscettibile di avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del suo bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, come la locazione o l’acquisizione di immobili. Ne informa la Commissione. Quando una branca dell’autorità di bilancio ha notificato la sua intenzione di esprimere un parere, trasmette quest’ultimo al Consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane a decorrere dalla notifica del progetto.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2004/851 — Elaborazione del bilancio | Portale Normativo