Art. 23

Esecuzione del bilancio del Centro

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Il direttore esegue il bilancio del Centro. 2.   Entro il 1° marzo successivo a ciascun esercizio finanziario, il contabile del Centro comunica i conti provvisori corredati di una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio al contabile della Commissione. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, a norma dell'articolo 128 del regolamento finanziario. 3.   Entro il 31 marzo successivo a ciascun esercizio finanziario il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori del Centro, corredati da una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio è inviata inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori del Centro, a norma dell’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore redige i conti definitivi del Centro sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al Consiglio di amministrazione. 5.   Il Consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi del Centro. 6.   Il direttore trasmette i conti definitivi corredati del parere del Consiglio di amministrazione, entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell’esercizio precedente, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 7.   I conti definitivi sono pubblicati. 8.   Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre. Invia inoltre tale risposta al Consiglio di amministrazione. 9.   Il direttore sottopone al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto nell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, qualunque informazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura di scarico per l’esercizio in questione. 10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico entro il 30 aprile dell’anno N + 2 al direttore per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.
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Art. 23 Regolamento (UE) 2004/851 — Esecuzione del bilancio del Centro | Portale Normativo