Art. 14

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Il Consiglio di amministrazione è composto da un membro designato da ogni Stato membro, due membri designati dal Parlamento europeo e da tre membri designati dalla Commissione per rappresentarla. 2.   I membri del Consiglio di amministrazione sono designati in modo tale da garantire a quest’ultimo un livello di competenza ottimale e da consentirgli di cumulare un’ampia gamma di competenze utili. I supplenti, che rappresentano i membri in loro assenza, sono designati nello stesso modo. Il mandato dei membri è di quattro anni e può essere prorogato. 3.   Il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno del Centro sulla base di una proposta del direttore. Tale regolamento viene reso pubblico. Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente tra i suoi membri per un periodo di due anni che può essere prorogato. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del presidente o su domanda di almeno un terzo dei suoi membri. 4.   Il Consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento. 5.   Il Consiglio di amministrazione: a) esercita l’autorità disciplinare sul direttore e lo nomina o lo revoca, a norma dell'; b) vigila affinché il Centro compia la sua missione ed esegua i compiti che gli sono affidati, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, anche sulla base di regolari valutazioni indipendenti ed esterne da effettuarsi ogni cinque anni; c) compila un elenco degli organismi competenti di cui all' e lo rende pubblico; d) adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma di lavoro del Centro per l’anno successivo. Adotta inoltre un programma pluriennale rivedibile. Il Consiglio di amministrazione garantisce la coerenza di tali programmi con le priorità legislative e politiche della Comunità nel settore che rientra nella sua missione. Entro il 30 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione adotta la relazione generale di attività del Centro per l’anno precedente; e) adotta il regolamento finanziario applicabile al Centro previa consultazione della Commissione. Tale regolamento non si discosta dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), se non nei casi in cui lo richiedano le esigenze specifiche di funzionamento del Centro e previo accordo della Commissione; f) determina, all'unanimità dei suoi membri, le norme che disciplinano le lingue del Centro, compresa la possibilità di operare una distinzione tra le attività interne del Centro e la comunicazione esterna, tenendo conto della necessità, in entrambi i casi, di garantire, a tutte le parti interessate, l'accesso all'attività del Centro nonché la loro partecipazione ad essa. 6.   Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e fornisce i servizi di segretariato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:851:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Regolamento (UE) 2004/851 — Consiglio di amministrazione | Portale Normativo