Art. 8
Calcolo dei termini
In vigore dal 21 apr 2004
1. I termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 659/1999 e dal presente regolamento o fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 88 del trattato sono calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 e delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni del presente regolamento.
2. I termini sono espressi in mesi o giorni lavorativi.
3. Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l'evento rilevante ai fini dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell', paragrafo 1 e dell’, paragrafo 2 del presente regolamento.
Per quanto riguarda le notificazioni trasmesse dopo il 31 dicembre 2005 e la relativa corrispondenza l'evento rilevante è la ricezione della notificazione o la comunicazione elettronica all'indirizzo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l'evento rilevante ai fini dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della corrispondenza trasmessa dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 3 del presente regolamento.
5. Ai fini del calcolo dei termini per la trasmissione di osservazioni da parte di terzi o degli Stati membri non interessati direttamente dal procedimento dopo l'avvio del procedimento di indagine formale di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione di avvio del procedimento.
6. Tutte le richieste di proroga dei termini devono essere debitamente giustificate e trasmesse per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza, all'indirizzo indicato dalla parte che stabilisce il termine.
CAPO V
TASSI DI INTERESSE PER IL RECUPERO DI AIUTI ILLEGITTIMI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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