Art. 6
Trasmissione e pubblicazione delle relazioni annuali
In vigore dal 21 apr 2004
1. Ogni Stato membro trasmette le sue relazioni annuali alla Commissione in formato elettronico non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.
In casi giustificati gli Stati membri possono presentare una stima, a condizione che i dati reali siano trasmessi al più tardi insieme ai dati dell'anno successivo.
2. Annualmente la Commissione pubblica un quadro di valutazione degli aiuti di Stato contenente una sintesi delle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali nel corso dell'anno precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:794:oj#art-6