Art. 2
Moduli di notificazione
In vigore dal 21 apr 2004
Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di notificare gli aiuti di Stato nel settore dell’industria carboniera a norma della decisione 2002/871/CE (3), le notificazioni di nuovi aiuti di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, tranne quelle di cui all’, paragrafo 2 del presente regolamento, sono effettuate utilizzando il modulo di notificazione di cui all'allegato I, parte I del presente regolamento.
Le informazioni supplementari necessarie per la valutazione della misura conformemente ai regolamenti, alle linee direttrici, alle discipline e agli altri testi applicabili agli aiuti di Stato sono fornite utilizzando le schede di informazioni complementari di cui all'allegato I, parte III.
Ogniqualvolta le linee direttrici o le discipline relative sono modificate o sostituite, la Commissione adatta i moduli di notificazione e le schede di informazioni corrispondenti.
Storico versioni
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Proeli:reg:2004:794:oj#art-2