Art. 5
Forma e contenuto delle relazioni annuali
In vigore dal 21 apr 2004
1. Fatti salvi i commi secondo e terzo del presente paragrafo, nonché ogni eventuale obbligo supplementare di trasmissione di relazioni specificatamente stabilite in decisioni condizionali a norma dell', paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 e altresì il rispetto di eventuali impegni assunti dallo Stato membro nell'ambito di una decisione di autorizzazione di aiuti, gli Stati membri compilano le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 per ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, utilizzando il modello standardizzato di relazione riportato nell'allegato IIIA.
Le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE sono redatte sulla base del modello riportato nell'allegato IIIB.
Le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca di cui all’allegato I del trattato sono redatte sulla base del modello di cui all’allegato IIIC.
2. La Commissione può richiedere agli Stati membri di fornirle informazioni aggiuntive su argomenti specifici da discutere preventivamente con gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:794:oj#art-5