Art. 13

Entrata in vigore

In vigore dal 21 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il capo II si applica soltanto alle notificazioni trasmesse alla Commissione oltre cinque mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Il capo III si applica alle relazioni annuali relative agli aiuti concessi a decorrere dal 1o gennaio 2003. Il capo IV si applica a tutti i termini che sono stati fissati ma non sono ancora scaduti alla data di entrata di vigore del presente regolamento. Gli si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2004 Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione 2003. (2)  GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1. (3)  GU L 300 del 5.11.2002, pag. 42. ALLEGATO I ALLEGATO II ALLEGATO III A MODELLO STANDARDIZZATO DI RELAZIONE PER GLI AIUTI DI STATO ESISTENTI (Modello relativo a tutti i settori eccetto l'agricoltura) Al fine di semplificare, razionalizzare e migliorare il sistema complessivo di relazioni sugli aiuti di Stato la procedura di relazione standardizzata esistente sarà sostituita da un esercizio annuale di aggiornamento. La Commissione invierà agli Stati membri entro il 1°marzo di ogni anno una tabella preformattata contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri rinvieranno alla Commissione la tabella in formato elettronico entro il 30 giugno dell'anno in questione. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare nel corso dell'anno t i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione (1). La maggior parte delle informazioni presenti nella tabella preformattata saranno state inserite precedentemente dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per l'ultimo anno (t-1). Gli Stati membri, inoltre, dovranno indicare quali regimi sono giunti a conclusione o per quali regimi sono stati interrotti i pagamenti o ancora precisare se un regime è cofinanziato o meno da fondi comunitari. Informazioni quali l'obiettivo dell'aiuto, il settore cui esso è destinato, ecc. si riferiranno al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e non al beneficiario finale dell'aiuto. Ad esempio l'obiettivo principale di un regime che nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato era destinato esclusivamente alle piccole e medie imprese sarà di aiutare le piccole e medie imprese. Non sarà così invece per un altro regime per il quale tutti i fondi vengono alla fine versati a piccole e medie imprese se nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato il regime era aperto a tutte le imprese. Nella tabella saranno presenti i seguenti parametri. Le informazioni relative ai parametri da 1 a 3 e da 6 a 12 saranno state completate in precedenza dalla Commissione e saranno poi verificate dagli Stati membri. Le informazioni relative ai parametri 4, 5 e 13 saranno completate dagli Stati membri. 1. Titolo 2. Numero dell'aiuto 3. Tutti i precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime) 4. Scadenza Gli Stati membri dovranno segnalare i regimi che sono scaduti o per i quali sono stati interrotti tutti i pagamenti. 5. Cofinanziamento Benché siano di per sé da escludere gli aiuti comunitari, nell'importo totale degli aiuti di Stato di ciascun Stato membro devono essere incluse le misure di aiuto cofinanziate con fondi comunitari. Al fine di individuare i regimi che sono cofinanziati e di stimare l'entità di tale aiuto rispetto all'insieme degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovranno segnalare se il regime è cofinanziato o meno e in caso affermativo indicare la percentuale di aiuto che beneficia di cofinanziamento. Qualora ciò non sia possibile, sarà fornita una stima dell'importo totale dell'aiuto che è cofinanziato. 6. Settore La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE (2) (al livello a tre cifre). 7. Obiettivo principale 8. Obiettivo secondario Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto (o una sua parte distinta) mirava, in aggiunta all'obiettivo principale, al momento in cui è stato autorizzato. Ad esempio un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. Un altro regime il cui obiettivo principale sono le PMI può avere come obiettivo secondario la formazione e l'occupazione se al momento in cui è stato autorizzato esso era destinato per l'x% alla formazione e per l'y% all'occupazione. 9. Regione/i Un aiuto può, al momento dell'autorizzazione, essere destinato esclusivamente ad una regione specifica o a un gruppo di regioni. Se del caso si dovrà operare una distinzione tra le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Se l'aiuto è destinato a una regione specifica ciò dovrà essere specificato al livello II della NUTS (3). 10. Categoria di strumento/i di aiuto Si opererà una distinzione in sei categorie (sovvenzione, riduzione/esenzione d'imposta, partecipazione al capitale, prestito agevolato, imposta differita, garanzia). 11. Descrizione dello strumento di aiuto nella lingua nazionale 12. Tipo di aiuto Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc). 13. Spesa In linea generale gli importi dovranno essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di riduzione del carico fiscale). In mancanza di dati sui pagamenti saranno indicati e segnalati di conseguenza gli impegni o stanziamenti di bilancio. Si forniranno cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all'interno di un regime o di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito agevolato, ecc.). Gli importi saranno espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa sarà indicata per t-1, t-2, t-3, t-4, t-5. (1)  t è l'anno in cui vengono richiesti i dati. (2)  La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. (3)  La NUTS è la nomenclatura a fini statistici delle unità territoriali nella Comunità europea. ALLEGATO III B MODELLO STANDARDIZZATO DI RELAZIONE PER GLI AIUTI DI STATO ESISTENTI (Modello relativo al settore agricolo) Al fine di semplificare, razionalizzare e migliorare il sistema complessivo di relazioni sugli aiuti di Stato la procedura di relazione standardizzata esistente sarà sostituita da un esercizio annuale di aggiornamento. La Commissione invierà agli Stati membri entro il 1°marzo di ogni anno una tabella preformattata contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri rinvieranno alla Commissione la tabella in formato elettronico entro il 30 giugno dell'anno in questione. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare nel corso dell'anno t i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione (1). La maggior parte delle informazioni presenti nella tabella preformattata saranno state inserite precedentemente dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per l'ultimo anno (t-1). Gli Stati membri, inoltre, dovranno indicare quali regimi sono giunti a conclusione o per quali regimi sono stati interrotti i pagamenti o ancora precisare se un regime è cofinanziato o meno da fondi comunitari. Informazioni quali l'obiettivo dell'aiuto, il settore cui esso è destinato, ecc. si riferiranno al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e non al beneficiario finale dell'aiuto. Ad esempio l'obiettivo principale di un regime che nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato era destinato esclusivamente alle piccole e medie imprese sarà di aiutare le piccole e medie imprese. Non sarà così invece per un altro regime per il quale tutti i fondi vengono alla fine versati a piccole e medie imprese se nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato il regime era aperto a tutte le imprese. Nella tabella saranno presenti i seguenti parametri. Le informazioni relative ai parametri da 1 a 3 e da 6 a 12 saranno state completate in precedenza dalla Commissione e saranno poi verificate dagli Stati membri. Le informazioni relative ai parametri 4, 5, 13 e 14 saranno completate dagli Stati membri. 1. Titolo 2. Numero dell'aiuto 3. Tutti i precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime) 4. Scadenza Gli Stati membri dovranno segnalare i regimi che sono scaduti o per i quali sono stati interrotti tutti i pagamenti. 5. Cofinanziamento Benché siano di per sé da escludere gli aiuti comunitari, nell'importo totale degli aiuti di Stato di ciascun Stato membro devono essere incluse le misure di aiuto cofinanziate con fondi comunitari. Al fine di individuare i regimi che sono cofinanziati e di stimare l'entità di tale aiuto rispetto all'insieme degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovranno segnalare se il regime è cofinanziato o meno e in caso affermativo indicare la percentuale di aiuto che beneficia di cofinanziamento. Qualora ciò non sia possibile, sarà fornita una stima dell'importo totale dell'aiuto che è cofinanziato. 6. Settore La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE (2) (al livello a tre cifre). 7. Obiettivo principale 8. Obiettivo secondario Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto (o una sua parte distinta) mirava, in aggiunta all'obiettivo principale, al momento in cui è stato autorizzato. Ad esempio un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. Un altro regime il cui obiettivo principale sono le PMI può avere come obiettivi secondari la formazione e l'occupazione se al momento in cui è stato autorizzato esso era destinato per l'x% alla formazione e per l'y% all'occupazione. 9. Regione/i Un aiuto può, al momento dell'autorizzazione, essere destinato esclusivamente ad una regione specifica o a un gruppo di regioni. Se del caso si dovrà operare una distinzione tra le regioni obiettivo 1 e le aree meno favorite. 10. Categoria di strumento/i di aiuto Si opererà una distinzione in sei categorie (sovvenzione, riduzione/esenzione d'imposta, partecipazione al capitale, prestito agevolato, imposta differita, garanzia). 11. Descrizione dello strumento di aiuto nella lingua nazionale 12. Tipo di aiuto Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc). 13. Spesa In linea generale gli importi dovranno essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di riduzione del carico fiscale). In mancanza di dati sui pagamenti saranno indicati e segnalati di conseguenza gli impegni o stanziamenti di bilancio. Si forniranno cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all'interno di un regime o di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito agevolato, ecc.). Gli importi saranno espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa sarà indicata per t-1, t-2, t-3, t-4, t-5. 14. Intensità di aiuto e beneficiari Gli Stati membri dovranno indicare: — l'effettiva intensità di aiuto del sostegno realmente concesso per ciascun tipo di aiuto e regione — il numero di beneficiari — l'importo medio di aiuto per beneficiario. (1)  t è l'anno in cui vengono richiesti i dati. (2)  La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. ALLEGATO III C INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLA RELAZIONE ANNUALE DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico. Esse devono contenere le seguenti informazioni: 1.   Denominazione del regime di aiuti, numero dell’aiuto attribuito dalla Commissione e riferimento alla decisione della Commissione 2.   Spesa. Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente in forma di stima, se non sono disponibili dati precisi. Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.): 2.1.   gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate; 2.2.   i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia si indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto; 2.3.   numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto; importo totale stimato di: — aiuti concessi per l'arresto definitivo dei pescherecci mediante il loro trasferimento permanente a paesi terzi; — aiuti concessi per l'arresto temporaneo delle attività di pesca; — aiuti concessi per il rinnovo dei pescherecci; — aiuti concessi per l'ammodernamento dei pescherecci; — aiuti concessi per l'acquisto di navi d'occasione; — aiuti concessi per misure socioeconomiche; — aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; — aiuti concessi per le regioni ultraperiferiche; — aiuti concessi mediante tributi parafiscali; 2.5.   ripartizione su scala regionale degli importi di cui al punto 2.1 per regioni definite come regioni dell'obiettivo 1 e altre zone; 3.   Altre informazioni e osservazioni.
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