Art. 2
In vigore dal 30 dic 2003
Il numero di animali e di uova destinati al sostegno dell'allevamento nelle regioni ultraperiferiche e, se del caso, gli aiuti per tali forniture sono fissati:
a)
nell'allegato II per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);
b)
nell'allegato IV per Madera e le Azzorre;
c)
nell'allegato VI per le isole Canarie.
Storico versioni
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