Art. 1

In vigore dal 30 dic 2003
1.   I quantitativi contemplati dal bilancio previsionale d'approvvigionamento del regime specifico d'approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione da paesi terzi o dell'aiuto per i prodotti comunitari nonché gli importi degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti comunitari sono fissati, per prodotto: a) nell'allegato I per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM); b) nell'allegato III per Madera e le Azzorre; c) nell'allegato V per le isole Canarie. 2.   Per ciascun prodotto: a) gli importi che figurano nella colonna I si applicano all'approvvigionamento di prodotti comunitari diversi dai fattori di produzione agricoli e dai prodotti destinati alla trasformazione; b) gli importi che figurano nella colonna II si applicano all'approvvigionamento di fattori di produzione agricoli comunitari e di prodotti comunitari destinati alla trasformazione nelle regioni ultraperiferiche; c) gli importi ottenuti mediante i riferimenti che figurano nella colonna III, ove presenti, si applicano a qualsiasi oggetto dell'approvvigionamento di prodotti comunitari quando tali importi sono superiori a quelli indicati nelle colonne I e II.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/14 | Portale Normativo