Art. 1
In vigore dal 30 dic 2003
1. I quantitativi contemplati dal bilancio previsionale d'approvvigionamento del regime specifico d'approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione da paesi terzi o dell'aiuto per i prodotti comunitari nonché gli importi degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti comunitari sono fissati, per prodotto:
a)
nell'allegato I per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);
b)
nell'allegato III per Madera e le Azzorre;
c)
nell'allegato V per le isole Canarie.
2. Per ciascun prodotto:
a)
gli importi che figurano nella colonna I si applicano all'approvvigionamento di prodotti comunitari diversi dai fattori di produzione agricoli e dai prodotti destinati alla trasformazione;
b)
gli importi che figurano nella colonna II si applicano all'approvvigionamento di fattori di produzione agricoli comunitari e di prodotti comunitari destinati alla trasformazione nelle regioni ultraperiferiche;
c)
gli importi ottenuti mediante i riferimenti che figurano nella colonna III, ove presenti, si applicano a qualsiasi oggetto dell'approvvigionamento di prodotti comunitari quando tali importi sono superiori a quelli indicati nelle colonne I e II.
Storico versioni
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