Art. 4

In vigore dal 30 dic 2003
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (2)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003. (3)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003. (4)  GU L 8 dell'1.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1174/2003 (GU L 164 del 2.7.2002, pag. 3). (5)  GU L 14 del 21.1.2003, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 47). ALLEGATO I Parte 1   Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Dipartimento Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Guadalupa frumento tenero, orzo, granturco e malto 1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10 55 000 — 42  (1) Guiana frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto 1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 110 710 6 445 — 52  (1) Martinica frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto 1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10 52 000 — 42  (1) Riunione frumento tenero, orzo, granturco e malto 1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10 166 000 — 48  (1) Parte 2   Oli vegetali Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Oli vegetali (2) da 1507 a 1516 (3) Martinica 300 — 71  (4) Riunione 11 000 — 91  (4) Totale 11 300 Parte 3   Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione ex 2007 Tutti 0 — 395 — Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione ex 2008 Guiana 450 — 586 — Guadalupa — 408 — Martinica — 408 — Riunione — 456 — Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione ex 2009 Guiana 300 727 Martinica — 311  (5) Riunione — 311 Guadalupa — 311 Parte 4   Sementi Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Patate da semina 0701 10 00 Riunione 200 94 (1)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7). (2)  Destinati all'industria di trasformazione. (3)  Esclusi 1509 e 1510: (4)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell', paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE. (5)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2201/96. ALLEGATO II Parte 1   Allevamento bovino Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantità Aiuto (in EUR/capo) Cavalli riproduttori 0101 11 00 Tutti 3 1 100 Animali vivi della specie bovina: — bovini riproduttori  (1) 010210 — bufali riproduttori  (2) ex 0102 10 90 400 1 100 — bovini destinati all'ingrasso (3)  (4) 010290 100 — Parte 2   Avicoltura, cunicoltura Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantità (numero di capi, pezzi) Aiuto (in EUR/capo, pezzo) Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione (5) ex 0105 11 Tutti 85 240 0,48 Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione (6) ex 0407 00 19 800 000 0,17 Riproduttori-conigli — Conigli da riproduzione ex 0106 19 10 670 33 Parte 3   Allevamento suino Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantità Aiuto (in EUR/capo) Riproduttori della specie suina: Tutti — animali femmine 0103 10 00 ex 0103 91 10 ex 0103 92 19 300 405 — animali maschi 0103 10 00 ex 0103 91 10 ex 0103 92 19 63 505 Parte 4   Allevamento ovino e caprino Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantità (in numero di capi) Aiuto (in EUR/capo) Riproduttori delle specie ovina e caprina: Tutti — animali maschi ex 0104 10 e ex 0104 20 10 312 — animali femmine ex 0104 10 e ex 0104 20 125 192 (1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie. (2)  Possono beneficiare dell'aiuto solo i bufali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici riconosciuti. (3)  Unicamente di origine di paesi terzi. (4)  Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato: — alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati; — all'impegno scritto dell'importatore, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso; — alla prova da fornire da parte dell'importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente. (5)  Conformemente alla definizione di cui all' del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100). (6)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie. ALLEGATO III Parte 1   Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per il periodo di commercializzazione che va dal 1o gennaio al 31 dicembre MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, semole di granturco, segala, malto, panelli di soia e erba medica disidratata 1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1103 13, 1002, 1107 10, 2304, 1214 72 900 34  (1) AZZORRE Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, segala e malto, semi di soia e semi di girasole 1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1002, 1107 10, 1201 00 90, 1206 00 99 195 300 37  (2) Parte 2   Riso Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Riso lavorato 1006 30 4 000 55 76  (3) AZZORRE Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Riso lavorato 1006 30 2 000 63 81  (4) Parte 3   Oli vegetali Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva): — Oli vegetali: da 1507 a 1516 (5) 2 500 52 70  (6) Oli d'oliva: — Olio d'oliva vergine oppure 1509 10 90 300 52 —  (6) — Olio d'oliva 1509 90 00 — AZZORRE Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Oli d'oliva: — Olio d'oliva vergine oppure 1509 10 90 400 68 87  (6) — Olio d'oliva 1509 90 00 Parte 4   Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi 2007 99 100 73 91 — Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: 580 168 186 — — ananassi 2008 20 — pere 2008 40 — ciliege 2008 60 — pesche 2008 70 — altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19 — miscugli 2008 92 — diverse dai cuori di palma e miscugli 2008 99 Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione ex 2009 100 186 AZZORRE Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione ex 2009 100 186 Parte 5   Zuccheri Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate di zucchero bianco) Aiuto (in EUR/100 kg) I II III Zuccheri 1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi) 7 000 7,4 9,2  (7) AZZORRE Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate di zucchero bianco) Aiuto (in EUR/100 kg) I II III Zucchero greggio di barbabietola 1701 12 10 6 500 6,4  (8) Parte 6   Latte e prodotti lattiero-caseari Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III (9) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (10) 0401 12 000 48 66  (11) Latte scremato in polvere (10) ex 0402 500 48 66  (11) Latte intero in polvere (10) ex 0402 450 48 66  (11) Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (10) ex 0405 1 000 84 102  (11) Formaggi (10) 0406 1 500 84 102  (11) Parte 7   Settore delle carni bovine Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Carni: — carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate 0201 020110009110 (1) 020110009120 020110009130 (1) 020110009140 020120209110 (1) 020120209120 020120309110 (1) 020120309120 020120509110 (1) 020120509120 020120509130 (1) 020120509140 020120909700 4 800 153 171  (12) 020130009100 (2) (6) 020130009120 (2) (6) 020130009060 (6) 123 141  (12) — carni di animali della specie bovina domestica, congelate 0202 020210009100 020210009900 020220109000 020220309000 020220509100 020220509900 020220909100 1 000 119 137  (12) 020230909200 (6) 95 113  (12) NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. Parte 8   Settore delle carni suine Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: ex 0203 2 300 — — in carcasse o mezzene 020311109000 95 113  (13) — prosciutti e loro pezzi 020312119100 143 161  (13) — spalle e loro pezzi 020312199100 95 113  (13) — parti anteriori e loro pezzi 020319119100 95 113  (13) — lombate e loro pezzi 020319139100 143 161  (13) — pancette (ventresche) e loro pezzi 020319159100 95 113  (13) — altre: disossate 020319559110 176 194  (13) — altre: disossate 020319559310 176 194  (13) — in carcasse o mezzene 020321109000 95 113  (13) — prosciutti e loro pezzi 020322119100 143 161  (13) — spalle e loro pezzi 020322199100 95 113  (13) — parti anteriori e loro pezzi 020329119100 95 113  (13) — lombate e loro pezzi 020329139100 143 161  (13) — pancette (ventresche) e loro pezzi 020329159100 95 113  (13) — altre: disossate 020329559110 176 194  (13) NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). Parte 9   Sementi Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Patate da semina 0701 10 00 2 000 — 95 Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile AZZORRE Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Granturco destinato alla semina: 1005 10 150 — 85 (1)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7). (2)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7). (3)  L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali. (4)  L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali. (5)  Esclusi 1509 e 1510. (6)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell', paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE. (7)  Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1). Per gli sciroppi di saccarosio, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di sciroppo. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili. (8)  92 % dell'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili. (9)  In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione. (10)  I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. (11)  L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CE) n. 3846/87]. (12)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto. (13)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1). ALLEGATO IV Parte 1   Allevamento bovino Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità Aiuto (in EUR/capo) Animali vivi della specie bovina: — bovini riproduttori 0102 10 100102 10 90 160 608 — bovini destinati all'ingrasso  (1) 0102 90 1 000 128 Parte 2   Avicoltura Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità (numero di capi, pezzi) Aiuto (in EUR/capo, pezzo) Riproduttori: — Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione  (2) ex 0105 11 0 0,12 — Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione (2) ex 0407 00 19 0 0,06 AZZORRE Designazione delle merci Codice NC Quantità (numero di capi, pezzi) Aiuto (in EUR/capo, pezzo) Riproduttori: — Pulcini (2) ex 0105 11 20 000 0,12 — Uova da cova (2) ex 0407 00 19 1 000 000 0,06 Parte 3   Allevamento suino MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità Aiuto (in EUR/capo) Riproduttori di razza pura della specie suina (3) 0103 10 00 — animali maschi 10 460 — animali femmine 60 360 AZZORRE Designazione delle merci Codice NC Quantità Aiuto (in EUR/capo) Riproduttori di razza pura della specie suina (4) — animali maschi 0103 10 00 35 460 — animali femmine 0103 10 00 400 360 Parte 4   Allevamento ovino e caprino Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC RUP Quantità (in numero di capi) Aiuto (in EUR/capo) Riproduttori ovini e caprini: — animali maschi (5) 0104 10 10 e 0104 20 10 5 230 — animali femmine (6) 0104 10 10 e 0104 20 10 45 110 Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile AZZORRE Designazione delle merci Codice NC RUP Quantità (in numero di capi) Aiuto (in EUR/capo) Riproduttori ovini e caprini: — animali maschi (7) 0104 10 10 e 0104 20 10 40 230 — animali femmine  (8) 0104 10 10 e 0104 20 10 259 110 (1)  Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione o il pagamento dell'aiuto è subordinato: — alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali a Madera, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati; — all'impegno scritto dell'importatore o del richiedente, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso; — alla prova da fornire da parte dell'importatore o del richiedente che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente. (2)  Conformemente alla definizione di cui all' del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100). (3)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie. (4)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie. (5)  Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %. (6)  Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %. (7)  Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %. (8)  Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %. ALLEGATO V ISOLE CANARIE Parte I   Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per il periodo di commercializzazione che va dal 1o gennaio al 31 dicembre Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Frumento tenero, orzo, avena, granturco, semole di frumento duro, semole di granturco, malto e glucosio (2), farina ed agglomerati in forma di pellet di erba medica, panelli e altri residui solidi dell'estrazione di soia, olio di soia e altre presentazioni di erba medica 1001 90 99, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 90 00, 1103 11 10, 1103 13, 1107, 1702 30, 1702 40, 1214 10 00, 2304 00 e ex 1214 90 99 446 800 — 35  (1) Parte 2   Riso Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Riso lavorato 1006 30 13 700 36 54  (3) Rotture di riso 100 640 1 600 36 54  (3) Parte 3   Oli vegetali Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Designazione delle merci Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva): — Oli vegetali (settore della trasformazione e/o del condizionamento) da 1507 a 1516 (4) 20 000 — 25  (5) — Oli vegetali (consumo diretto) da 1507 a 1516 (4) 9 000 6 —  (5) Oli d'oliva: — Olio d'oliva vergine 1509 10 90 — Olio d'oliva 1509 90 00 17 500 45 63  (5) — Olio di sansa d'oliva 1510 00 90 Parte 4   Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti — preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi 2007 99 4 250 (6) 125 143 — Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: 16 850 (7) 108 126 — ananassi 2008 20 — agrumi 2008 30 — pere 2008 40 — albicocche 2008 50 — pesche 2008 70 — fragole 2008 80 — altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19: — miscugli 2008 92 — altri 2008 99 Parte 5   Zuccheri Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate di zucchero bianco) Aiuto (in EUR/100 kg) I II III Zuccheri 1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi) 61 000 0 1,8  (8) Parte 6   Luppolo Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Luppolo 1 210 50 — 64 Parte 7   Patate da semina Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Patate da semina 0701 10 00 9 000 — 73 Parte 8   Settore delle carni bovine Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice Quantità Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Carni: — carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate 0201 020110009110 (1) 020110009120 020110009130 (1) 020110009140 020120209110 (1) 020120209120 020120309110 (1) 020120309120 020120509110 (1) 020120509120 020120509130 (1) 020120509140 020120909700 21 200 140 158  (9) 020130009100 020130009120 020130009060 112 130  (9) — carni di animali della specie bovina domestica, congelate 0202 020210009100 020210009900 020220109000 020220309000 020220509100 020220509900 020220909100 14 500 106 124  (9) 020230909200 (6) 85 103  (9) NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. Parte 9   Settore delle carni suine Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice (10) Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Carni di animali della specie suina domestica, congelate ex 0203 17 000 (11) — in carcasse o mezzene 020321109000 85 103  (11) — prosciutti e loro pezzi 020322119100 128 146  (11) — spalle e loro pezzi 020322199100 85 103  (11) — parti anteriori e loro pezzi 020329119100 85 103  (11) — lombate e loro pezzi 020329139100 128 146  (11) — pancette (ventresche) e loro pezzi 020329159100 85 103  (11) — altre: disossate 020329559110 157 175  (11) NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). Parte 10   Settore delle uova e del pollame Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Carni: — ex 0207; carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce NC 0105, esclusi i prodotti di cui alla sottovoce 0207 33 020712109900 020712909190 020712909990 020714209900 020714609900 020714709190 020714709290 40 200 (12) 85 103  (13) Uova: — ex 0408; uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatti ad uso alimentare. 040811809100 040891809100 40 46 64  (14) Parte 11   Latte e prodotti lattiero-caseari Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (15) 0401 114 800 (17) 41 59  (18) Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (16) 0402 28 000 (19) 41 59  (18) Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % (20) 040291199310 — 97 — Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (16) 0405 4 000 72 90  (18) Formaggi (16) 0406 15 000 72 90  (18) 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81 0406 90 86 1 900 0406 90 87 0406 90 88 Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse 1901 90 99 800 — 59  (21) Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc. 2106 90 92 45 (1)  L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7). (2)  Diversi dai prodotti dei codici NC 1702 30 10 e 1702 40 10. (3)  L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali. (4)  Esclusi 1509 e 1510. (5)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell', paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE. (6)  Di cui 750 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento. (7)  Di cui 5 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento. (8)  Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001. Per gli sciroppi di saccarosio e per gli zuccheri dei codici NC 1701 91 00 e 1701 99 90, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti del prodotto di cui trattasi. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili. (9)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto. (10)  Di cui 4 800 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento. (11)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1). (12)  Di cui 200 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento. (13)  L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione del 17 dicembre 1987 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1]. (14)  L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87]. (15)  In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione. (16)  I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. (17)  Di cui 1 300 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento. (18)  L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione (regolamento (CE) n. 3846/87). (19)  Da ripartire come segue: — 7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il consumo diretto, — 4 750 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il settore della trasformazione e/o del condizionamento, — 16 000 tonnellate dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 per il settore della trasformazione e/o del condizionamento. (20)  Se il tenore di proteine del latte (tenore d'azoto x 6,38) nella sostanza secca lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non è concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5%, non è concesso alcun aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua. (21)  L'importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattierocaseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000. ALLEGATO VI Parte 1   Allevamento bovino Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Quantità Aiuto (in EUR/capo) Animali vivi della specie bovina: — riproduttori di razza pura della specie bovina da 0102 10 10 a 0102 10 90 3 200 621 Parte 2   Allevamento suino Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Quantità Aiuto (in EUR/capo) Riproduttori di razza pura della specie suina (1) — animali maschi 0103 10 00 200 470 — animali femmine 0103 10 00 5 500 370 Parte 3   Avicoltura e cunicoltura Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Quantità (numero di capi, pezzi) Aiuto (in EUR/capo, pezzo) Riproduttori: — Pulcini di peso inferiore o uguale a 185 g ex 0105 11 91 ex 0105 11 99 935 000 0,25 Riproduttori-conigli: — linee pure (nonni) ex 0106 19 10 2 200 30 — genitori 5 200 24 (1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.
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