Art. 4
In vigore dal 30 dic 2003
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
(3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
(4) GU L 8 dell'1.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1174/2003 (GU L 164 del 2.7.2002, pag. 3).
(5) GU L 14 del 21.1.2003, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 47).
ALLEGATO I
Parte 1 Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Dipartimento
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Guadalupa
frumento tenero, orzo, granturco e malto
1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10
55 000
—
42
(1)
Guiana
frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto
1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 110 710
6 445
—
52
(1)
Martinica
frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto
1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10
52 000
—
42
(1)
Riunione
frumento tenero, orzo, granturco e malto
1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10
166 000
—
48
(1)
Parte 2 Oli vegetali
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Dipartimento
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Oli vegetali (2)
da 1507 a 1516 (3)
Martinica
300
—
71
(4)
Riunione
11 000
—
91
(4)
Totale
11 300
Parte 3 Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Dipartimento
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione
ex 2007
Tutti
0
—
395
—
Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione
ex 2008
Guiana
450
—
586
—
Guadalupa
—
408
—
Martinica
—
408
—
Riunione
—
456
—
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione
ex 2009
Guiana
300
727
Martinica
—
311
(5)
Riunione
—
311
Guadalupa
—
311
Parte 4 Sementi
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Dipartimento
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Patate da semina
0701 10 00
Riunione
200
94
(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).
(2) Destinati all'industria di trasformazione.
(3) Esclusi 1509 e 1510:
(4) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell', paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.
(5) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2201/96.
ALLEGATO II
Parte 1 Allevamento bovino
Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Dipartimento
Quantità
Aiuto
(in EUR/capo)
Cavalli riproduttori
0101 11 00
Tutti
3
1 100
Animali vivi della specie bovina:
—
bovini riproduttori
(1)
010210
—
bufali riproduttori
(2)
ex 0102 10 90
400
1 100
—
bovini destinati all'ingrasso (3)
(4)
010290
100
—
Parte 2 Avicoltura, cunicoltura
Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Dipartimento
Quantità
(numero di capi, pezzi)
Aiuto
(in EUR/capo, pezzo)
Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione (5)
ex 0105 11
Tutti
85 240
0,48
Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione (6)
ex 0407 00 19
800 000
0,17
Riproduttori-conigli
—
Conigli da riproduzione
ex 0106 19 10
670
33
Parte 3 Allevamento suino
Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Dipartimento
Quantità
Aiuto
(in EUR/capo)
Riproduttori della specie suina:
Tutti
—
animali femmine
0103 10 00
ex 0103 91 10
ex 0103 92 19
300
405
—
animali maschi
0103 10 00
ex 0103 91 10
ex 0103 92 19
63
505
Parte 4 Allevamento ovino e caprino
Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Dipartimento
Quantità
(in numero di capi)
Aiuto
(in EUR/capo)
Riproduttori delle specie ovina e caprina:
Tutti
—
animali maschi
ex 0104 10 e ex 0104 20
10
312
—
animali femmine
ex 0104 10 e ex 0104 20
125
192
(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.
(2) Possono beneficiare dell'aiuto solo i bufali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici riconosciuti.
(3) Unicamente di origine di paesi terzi.
(4) Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato:
—
alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;
—
all'impegno scritto dell'importatore, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso;
—
alla prova da fornire da parte dell'importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.
(5) Conformemente alla definizione di cui all' del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).
(6) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.
ALLEGATO III
Parte 1 Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per il periodo di commercializzazione che va dal 1o gennaio al 31 dicembre
MADERA
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, semole di granturco, segala, malto, panelli di soia e erba medica disidratata
1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1103 13, 1002, 1107 10, 2304, 1214
72 900
34
(1)
AZZORRE
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, segala e malto, semi di soia e semi di girasole
1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1002, 1107 10, 1201 00 90, 1206 00 99
195 300
37
(2)
Parte 2 Riso
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Riso lavorato
1006 30
4 000
55
76
(3)
AZZORRE
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Riso lavorato
1006 30
2 000
63
81
(4)
Parte 3 Oli vegetali
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):
—
Oli vegetali:
da 1507 a 1516 (5)
2 500
52
70
(6)
Oli d'oliva:
—
Olio d'oliva vergine
oppure
1509 10 90
300
52
—
(6)
—
Olio d'oliva
1509 90 00
—
AZZORRE
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Oli d'oliva:
—
Olio d'oliva vergine
oppure
1509 10 90
400
68
87
(6)
—
Olio d'oliva
1509 90 00
Parte 4 Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
—
preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi
2007 99
100
73
91
—
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
580
168
186
—
—
ananassi
2008 20
—
pere
2008 40
—
ciliege
2008 60
—
pesche
2008 70
—
altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19
—
miscugli
2008 92
—
diverse dai cuori di palma e miscugli
2008 99
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione
ex 2009
100
186
AZZORRE
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione
ex 2009
100
186
Parte 5 Zuccheri
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate di zucchero bianco)
Aiuto
(in EUR/100 kg)
I
II
III
Zuccheri
1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)
7 000
7,4
9,2
(7)
AZZORRE
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate di zucchero bianco)
Aiuto
(in EUR/100 kg)
I
II
III
Zucchero greggio di barbabietola
1701 12 10
6 500
6,4
(8)
Parte 6 Latte e prodotti lattiero-caseari
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III (9)
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (10)
0401
12 000
48
66
(11)
Latte scremato in polvere (10)
ex 0402
500
48
66
(11)
Latte intero in polvere (10)
ex 0402
450
48
66
(11)
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (10)
ex 0405
1 000
84
102
(11)
Formaggi (10)
0406
1 500
84
102
(11)
Parte 7 Settore delle carni bovine
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Carni:
—
carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate
0201
020110009110 (1)
020110009120
020110009130 (1)
020110009140
020120209110 (1)
020120209120
020120309110 (1)
020120309120
020120509110 (1)
020120509120
020120509130 (1)
020120509140
020120909700
4 800
153
171
(12)
020130009100 (2) (6)
020130009120 (2) (6)
020130009060 (6)
123
141
(12)
—
carni di animali della specie bovina domestica, congelate
0202
020210009100
020210009900
020220109000
020220309000
020220509100
020220509900
020220909100
1 000
119
137
(12)
020230909200 (6)
95
113
(12)
NB:
I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
Parte 8 Settore delle carni suine
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0203
2 300
—
—
in carcasse o mezzene
020311109000
95
113
(13)
—
prosciutti e loro pezzi
020312119100
143
161
(13)
—
spalle e loro pezzi
020312199100
95
113
(13)
—
parti anteriori e loro pezzi
020319119100
95
113
(13)
—
lombate e loro pezzi
020319139100
143
161
(13)
—
pancette (ventresche) e loro pezzi
020319159100
95
113
(13)
—
altre: disossate
020319559110
176
194
(13)
—
altre: disossate
020319559310
176
194
(13)
—
in carcasse o mezzene
020321109000
95
113
(13)
—
prosciutti e loro pezzi
020322119100
143
161
(13)
—
spalle e loro pezzi
020322199100
95
113
(13)
—
parti anteriori e loro pezzi
020329119100
95
113
(13)
—
lombate e loro pezzi
020329139100
143
161
(13)
—
pancette (ventresche) e loro pezzi
020329159100
95
113
(13)
—
altre: disossate
020329559110
176
194
(13)
NB:
I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
Parte 9 Sementi
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Patate da semina
0701 10 00
2 000
—
95
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
AZZORRE
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Granturco destinato alla semina:
1005 10
150
—
85
(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).
(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).
(3) L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.
(4) L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.
(5) Esclusi 1509 e 1510.
(6) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell', paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.
(7) Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
Per gli sciroppi di saccarosio, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di sciroppo. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.
(8) 92 % dell'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.
Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.
(9) In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.
(10) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.
(11) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1255/1999.
Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CE) n. 3846/87].
(12) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.
(13) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).
ALLEGATO IV
Parte 1 Allevamento bovino
Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
Aiuto
(in EUR/capo)
Animali vivi della specie bovina:
—
bovini riproduttori
0102 10 100102 10 90
160
608
—
bovini destinati all'ingrasso
(1)
0102 90
1 000
128
Parte 2 Avicoltura
Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(numero di capi, pezzi)
Aiuto
(in EUR/capo, pezzo)
Riproduttori:
—
Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione
(2)
ex 0105 11
0
0,12
—
Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione (2)
ex 0407 00 19
0
0,06
AZZORRE
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(numero di capi, pezzi)
Aiuto
(in EUR/capo, pezzo)
Riproduttori:
—
Pulcini (2)
ex 0105 11
20 000
0,12
—
Uova da cova (2)
ex 0407 00 19
1 000 000
0,06
Parte 3 Allevamento suino
MADERA
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
Aiuto
(in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina (3)
0103 10 00
—
animali maschi
10
460
—
animali femmine
60
360
AZZORRE
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
Aiuto
(in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina (4)
—
animali maschi
0103 10 00
35
460
—
animali femmine
0103 10 00
400
360
Parte 4 Allevamento ovino e caprino
Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice NC
RUP
Quantità
(in numero di capi)
Aiuto
(in EUR/capo)
Riproduttori ovini e caprini:
—
animali maschi (5)
0104 10 10 e 0104 20 10
5
230
—
animali femmine (6)
0104 10 10 e 0104 20 10
45
110
Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile
AZZORRE
Designazione delle merci
Codice NC
RUP
Quantità
(in numero di capi)
Aiuto
(in EUR/capo)
Riproduttori ovini e caprini:
—
animali maschi (7)
0104 10 10 e 0104 20 10
40
230
—
animali femmine
(8)
0104 10 10 e 0104 20 10
259
110
(1) Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione o il pagamento dell'aiuto è subordinato:
—
alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali a Madera, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;
—
all'impegno scritto dell'importatore o del richiedente, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso;
—
alla prova da fornire da parte dell'importatore o del richiedente che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.
(2) Conformemente alla definizione di cui all' del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).
(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.
(4) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.
(5) Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.
(6) Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.
(7) Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.
(8) Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.
ALLEGATO V
ISOLE CANARIE
Parte I Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per il periodo di commercializzazione che va dal 1o gennaio al 31 dicembre
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Frumento tenero, orzo, avena, granturco, semole di frumento duro, semole di granturco, malto e glucosio (2), farina ed agglomerati in forma di pellet di erba medica, panelli e altri residui solidi dell'estrazione di soia, olio di soia e altre presentazioni di erba medica
1001 90 99, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 90 00, 1103 11 10, 1103 13, 1107, 1702 30, 1702 40, 1214 10 00, 2304 00 e ex 1214 90 99
446 800
—
35
(1)
Parte 2 Riso
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Riso lavorato
1006 30
13 700
36
54
(3)
Rotture di riso
100 640
1 600
36
54
(3)
Parte 3 Oli vegetali
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci
Designazione delle merci
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):
—
Oli vegetali (settore della trasformazione e/o del condizionamento)
da 1507 a 1516 (4)
20 000
—
25
(5)
—
Oli vegetali (consumo diretto)
da 1507 a 1516 (4)
9 000
6
—
(5)
Oli d'oliva:
—
Olio d'oliva vergine
1509 10 90
—
Olio d'oliva
1509 90 00
17 500
45
63
(5)
—
Olio di sansa d'oliva
1510 00 90
Parte 4 Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto (in EUR/tonnellata)
I
II
III
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
—
preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi
2007 99
4 250 (6)
125
143
—
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
16 850 (7)
108
126
—
ananassi
2008 20
—
agrumi
2008 30
—
pere
2008 40
—
albicocche
2008 50
—
pesche
2008 70
—
fragole
2008 80
—
altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19:
—
miscugli
2008 92
—
altri
2008 99
Parte 5 Zuccheri
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate di zucchero bianco)
Aiuto
(in EUR/100 kg)
I
II
III
Zuccheri
1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)
61 000
0
1,8
(8)
Parte 6 Luppolo
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Luppolo
1 210
50
—
64
Parte 7 Patate da semina
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Patate da semina
0701 10 00
9 000
—
73
Parte 8 Settore delle carni bovine
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci
Codice
Quantità
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Carni:
—
carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate
0201
020110009110 (1)
020110009120
020110009130 (1)
020110009140
020120209110 (1)
020120209120
020120309110 (1)
020120309120
020120509110 (1)
020120509120
020120509130 (1)
020120509140
020120909700
21 200
140
158
(9)
020130009100
020130009120
020130009060
112
130
(9)
—
carni di animali della specie bovina domestica, congelate
0202
020210009100
020210009900
020220109000
020220309000
020220509100
020220509900
020220909100
14 500
106
124
(9)
020230909200 (6)
85
103
(9)
NB:
I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
Parte 9 Settore delle carni suine
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci
Codice (10)
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Carni di animali della specie suina domestica, congelate
ex 0203
17 000 (11)
—
in carcasse o mezzene
020321109000
85
103
(11)
—
prosciutti e loro pezzi
020322119100
128
146
(11)
—
spalle e loro pezzi
020322199100
85
103
(11)
—
parti anteriori e loro pezzi
020329119100
85
103
(11)
—
lombate e loro pezzi
020329139100
128
146
(11)
—
pancette (ventresche) e loro pezzi
020329159100
85
103
(11)
—
altre: disossate
020329559110
157
175
(11)
NB:
I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
Parte 10 Settore delle uova e del pollame
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Carni:
—
ex 0207; carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce NC 0105, esclusi i prodotti di cui alla sottovoce 0207 33
020712109900
020712909190
020712909990
020714209900
020714609900
020714709190
020714709290
40 200 (12)
85
103
(13)
Uova:
—
ex 0408; uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatti ad uso alimentare.
040811809100
040891809100
40
46
64
(14)
Parte 11 Latte e prodotti lattiero-caseari
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in EUR/tonnellata)
I
II
III
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (15)
0401
114 800 (17)
41
59
(18)
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (16)
0402
28 000 (19)
41
59
(18)
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % (20)
040291199310
—
97
—
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (16)
0405
4 000
72
90
(18)
Formaggi (16)
0406
15 000
72
90
(18)
0406 30
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 86
1 900
0406 90 87
0406 90 88
Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse
1901 90 99
800
—
59
(21)
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.
2106 90 92
45
(1) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).
(2) Diversi dai prodotti dei codici NC 1702 30 10 e 1702 40 10.
(3) L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.
(4) Esclusi 1509 e 1510.
(5) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell', paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.
(6) Di cui 750 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.
(7) Di cui 5 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.
(8) Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva.
Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.
Per gli sciroppi di saccarosio e per gli zuccheri dei codici NC 1701 91 00 e 1701 99 90, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti del prodotto di cui trattasi.
Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.
(9) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.
(10) Di cui 4 800 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.
(11) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).
(12) Di cui 200 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.
(13) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione del 17 dicembre 1987 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].
(14) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].
(15) In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.
(16) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.
(17) Di cui 1 300 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.
(18) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1255/1999.
Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione (regolamento (CE) n. 3846/87).
(19) Da ripartire come segue:
—
7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il consumo diretto,
—
4 750 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il settore della trasformazione e/o del condizionamento,
—
16 000 tonnellate dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.
(20) Se il tenore di proteine del latte (tenore d'azoto x 6,38) nella sostanza secca lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non è concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5%, non è concesso alcun aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.
(21) L'importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattierocaseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.
ALLEGATO VI
Parte 1 Allevamento bovino
Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
Aiuto
(in EUR/capo)
Animali vivi della specie bovina:
—
riproduttori di razza pura della specie bovina
da 0102 10 10 a 0102 10 90
3 200
621
Parte 2 Allevamento suino
Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
Aiuto
(in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina (1)
—
animali maschi
0103 10 00
200
470
—
animali femmine
0103 10 00
5 500
370
Parte 3 Avicoltura e cunicoltura
Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(numero di capi, pezzi)
Aiuto
(in EUR/capo, pezzo)
Riproduttori:
—
Pulcini di peso inferiore o uguale a 185 g
ex 0105 11 91
ex 0105 11 99
935 000
0,25
Riproduttori-conigli:
—
linee pure (nonni)
ex 0106 19 10
2 200
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(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.
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