Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 dic 2003
Il numero di animali e di uova destinati al sostegno dell'allevamento nelle regioni ultraperiferiche e, se del caso, gli aiuti per tali forniture sono fissati: a) nell'allegato II per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM); b) nell'allegato IV per Madera e le Azzorre; c) nell'allegato VI per le isole Canarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:14:oj#art-2