Art. 2

In vigore dal 29 dic 2003
La vendita di cui all' è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93. Tuttavia, in deroga a tale regolamento: a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta; b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2003:2314:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo