Art. 2
In vigore dal 29 dic 2003
La vendita di cui all' è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Tuttavia, in deroga a tale regolamento:
a)
le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
b)
il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.
Storico versioni
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