Art. 5

In vigore dal 29 dic 2003
L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate per posta elettronica secondo il modello riportato nell'allegato.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2003/2314 | Portale Normativo