Art. 7
In vigore dal 29 dic 2003
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24).
(3) GU L 217 del 29.8.2003, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2003 (GU L 317 del 2.12.2003, pag. 3).
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita sul mercato di 1 139 000 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco
Regolamento (CE) n. 2314
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2003:2314:oj#art-7