Art. 7

In vigore dal 19 dic 2003
1.   I titoli di importazione conformi al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1291/2000. Nessun titolo è comunque valido dopo il 31 dicembre successivo alla data di rilascio. 2.   I titoli sono validi in tutta la Comunità.
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