Art. 6
In vigore dal 19 dic 2003
L'importazione che beneficia del regime di riduzione dei dazi all'importazione di cui al presente regolamento può aver luogo solo se l'origine dei prodotti è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori in base alle norme relative all'origine applicabili agli stessi prodotti, in virtù delle disposizioni del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo di Cotonou.
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