Art. 2
In vigore dal 19 dic 2003
1. Nei limiti del contingente, gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune sono ridotti del 92 % e il dazio ad valorem del 100 %, per i prodotti elencati nell'allegato e importati ai sensi del presente regolamento.
2. In deroga all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica ai quantitativi che superano i limiti indicati nel titolo di importazione.
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