Art. 5
In vigore dal 19 dic 2003
1. Per ciascuno dei paesi terzi interessati, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate. Se i quantitativi di prodotti originari di un paese terzo per i quali sono stati richiesti titoli superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.
Se il quantitativo globale che forma oggetto delle domande riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per lo stesso paese, la Commissione determina il quantitativo rimanente.
2. Se la Commissione decide di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.
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