Art. 21

Laboratori di riferimento

In vigore dal 22 set 2003
Il laboratorio comunitario di riferimento, i suoi compiti e le sue mansioni sono quelli indicati all'allegato II. I richiedenti l'autorizzazione per gli additivi contribuiscono a sostenere i costi inerenti alle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento e del consorzio di laboratori di riferimento nazionali indicati nell'allegato II. Conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, si adottano norme dettagliate per l'attuazione dell'allegato II e gli eventuali cambiamenti da apportare allo stesso.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2003/1831 — Laboratori di riferimento | Portale Normativo