Art. 21
Laboratori di riferimento
In vigore dal 22 set 2003
Il laboratorio comunitario di riferimento, i suoi compiti e le sue mansioni sono quelli indicati all'allegato II.
I richiedenti l'autorizzazione per gli additivi contribuiscono a sostenere i costi inerenti alle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento e del consorzio di laboratori di riferimento nazionali indicati nell'allegato II.
Conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, si adottano norme dettagliate per l'attuazione dell'allegato II e gli eventuali cambiamenti da apportare allo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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