Art. 22

Comitato

In vigore dal 22 set 2003
1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in prosieguo denominato «il comitato». 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CEE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il suo regolamento interno.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2003/1831 — Comitato | Portale Normativo