Art. 16
Etichettatura e confezionamento degli additivi per mangimi e delle premiscele
In vigore dal 22 set 2003
1. Nessuno può immettere sul mercato un additivo per mangimi, o una premiscela di additivi, se il suo imballaggio o contenitore non è etichettato sotto la responsabilità di un produttore o di un responsabile del confezionamento o di un importatore o di un venditore o di un distributore stabilito all'interno della Comunità e non reca, in modo chiaramente visibile e indelebile, redatte almeno nella lingua o nelle lingue nazionali dello Stato membro in cui è commercializzato, le seguenti informazioni relative a ciascun additivo contenuto nel materiale:
a)
nome specifico dato agli additivi nell'autorizzazione, preceduto dal nome del gruppo funzionale indicato nell'autorizzazione stessa;
b)
il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo;
c)
il peso netto o, per gli additivi liquidi e le premiscele liquide, il volume netto oppure il peso netto;
d)
se del caso, il numero di riconoscimento attribuito all'impresa o all'intermediario, a norma dell' della direttiva 95/69/CE, o il numero di registrazione attribuito all'impresa o all'intermediario, a norma dell' di tale direttiva;
e)
istruzioni per l'uso, raccomandazioni concernenti la sicurezza d'impiego e, se del caso, i requisiti specifici indicati nell'autorizzazione, comprese le specie e categorie animali cui è destinato l'additivo o la premiscela;
f)
il numero di identificazione;
g)
il numero di riferimento del lotto e la data di fabbricazione.
2. Per le sostanze aromatizzanti, l'elenco degli additivi può essere sostituito dai termini «miscela di sostanze aromatizzanti». Questa disposizione non si applica alle sostanze aromatizzanti soggette a una limitazione quantitativa quando utilizzate nei mangimi e nell'acqua potabile.
3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, l'imballaggio o contenitore di un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell'allegato III deve recare, in modo chiaramente visibile e indelebile, le informazioni indicate in detto allegato.
4. Inoltre, nel caso delle premiscele, sull'etichetta deve apparire in modo chiaro la parola «premiscela» (in lettere maiuscole) e la sostanza utilizzata come supporto deve essere dichiarata.
5. Gli additivi e le premiscele sono immessi sul mercato solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo tale che il dispositivo di chiusura sia danneggiato al momento dell'apertura e che non sia possibile la loro riutilizzazione.
6. Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici, possono essere adottate modifiche dell'allegato III conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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