Art. 15

In vigore dal 7 mag 2003
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2003. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2)  GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29. (3)  GU L 147 del 5.6.2002, pag. 8. (4)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. (5)  GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11. (6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. (7)  GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21. (8)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. (9)  GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3. (10)  GU L 122 del 12.5.1999, pag. 3. (11)  GU L 113 del 12.5.2000, pag. 27. (12)  GU L 149 del 2.6.2001, pag. 11. (13)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (14)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. ALLEGATO I ALLEGATO II
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2003:780:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 15 Regolamento (UE) 2003/780 | Portale Normativo