Art. 10
In vigore dal 7 mag 2003
1. L'autorità competente informa i richiedenti dell'esito della procedura di riconoscimento anteriormente al 21 giugno 2003 e contestualmente trasmette alla Commissione un elenco recante il nome e l'indirizzo di ciascun operatore riconosciuto.
2. Qualora venga successivamente stabilito che il riconoscimento è stato concesso in base a documentazione falsa o fraudolenta, esso viene revocato insieme agli eventuali benefici già concessi in virtù del riconoscimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2003:780:oj#art-10