Art. 10

Art. 10

In vigore dal 7 mag 2003
1.   L'autorità competente informa i richiedenti dell'esito della procedura di riconoscimento anteriormente al 21 giugno 2003 e contestualmente trasmette alla Commissione un elenco recante il nome e l'indirizzo di ciascun operatore riconosciuto. 2.   Qualora venga successivamente stabilito che il riconoscimento è stato concesso in base a documentazione falsa o fraudolenta, esso viene revocato insieme agli eventuali benefici già concessi in virtù del riconoscimento.
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