Art. 12
In vigore dal 7 mag 2003
1. La domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro di riconoscimento e ciascun operatore riconosciuto può presentare una sola domanda di titolo per periodo. Qualora un richiedente presenti più di una domanda per periodo, tutte le sue domande sono irricevibili.
2. Le domande di titolo possono essere presentate nei due periodi seguenti:
—
dal 1o al 4 luglio 2003, e
—
dal 5 all'8 gennaio 2004.
Il quantitativo disponibile in ognuno dei due periodi è di 17 225 tonnellate. Se tuttavia il quantitativo totale richiesto nel primo periodo è inferiore al quantitativo disponibile, la quantità residua è aggiunta al quantitativo disponibile nel secondo periodo.
Ciascuna domanda di titolo non deve superare il 5 % del quantitativo disponibile per il periodo in causa.
3. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande presentate.
Le notifiche, comprese quelle negative, sono effettuate via fax, utilizzando il formulario che figura nell'allegato II.
4. La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande. Se le domande superano il quantitativo semestrale disponibile, la Commissione fissa una percentuale di riduzione corrispondente.
Gli Stati membri rilasciano i titoli non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a)
nella casella 20, una delle seguenti diciture:
—
Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente I)
—
Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent I)
—
Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent I)
—
Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση I)
—
Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota I)
—
Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent I)
—
Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente I)
—
Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent I)
—
Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente I)
—
Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö I)
—
Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot I)
b)
nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:
—
0202 10 00, 0202 20,
—
0202 30, 0206 29 91.
PARTE IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Storico versioni
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