Art. 15
In vigore dal 7 mag 2003
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
(2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.
(3) GU L 147 del 5.6.2002, pag. 8.
(4) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
(5) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.
(6) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(7) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.
(8) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
(9) GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.
(10) GU L 122 del 12.5.1999, pag. 3.
(11) GU L 113 del 12.5.2000, pag. 27.
(12) GU L 149 del 2.6.2001, pag. 11.
(13) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(14) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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