Art. 9

Comitato

In vigore dal 16 dic 2002
1.   La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo previsto dall', paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. 4.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
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