Art. 6

Misure più severe

In vigore dal 16 dic 2002
Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare, nel rispetto del diritto comunitario, misure più severe di quelle disposte dal presente regolamento. Non appena possibile dopo l'applicazione delle stesse, gli Stati membri comunicano alla Commissione la natura di tali misure.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2002/2320 — Misure più severe | Portale Normativo