Art. 10

Paesi terzi

In vigore dal 16 dic 2002
Senza pregiudizio delle responsabilità degli Stati membri per quanto concerne la valutazione del rischio e la clausola di sicurezza degli accordi sull'aviazione civile, la Commissione, assistita dal Comitato per la sicurezza, dovrebbe prendere in considerazione, congiuntamente all'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e alla CEAC, la possibilità di mettere a punto un meccanismo per valutare se i voli in provenienza da aeroporti di paesi terzi soddisfano i requisiti essenziali in materia di sicurezza.
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