Art. 4
Norme comuni
In vigore dal 16 dic 2002
1. Le norme fondamentali comuni relative alle misure di sicurezza aerea sono basate sulle raccomandazioni figuranti attualmente nel documento 30 della conferenza europea per l'aviazione civile (CEAC) e sono riportate nell'allegato.
2. Le misure necessarie per l'attuazione e per l'adeguamento tecnico di tali norme fondamentali comuni sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, tenendo nella debita considerazione i diversi tipi di operazioni e la sensibilità delle misure relative a:
a)
criteri di rendimento e prove di accettazione delle apparecchiature;
b)
procedure particolareggiate contenenti informazioni sensibili;
c)
criteri particolareggiati di esenzione dalle misure di sicurezza.
3. La competente autorità di uno Stato membro può, sulla base di una valutazione del rischio locale, e ove l'applicazione delle misure di sicurezza specificate nell'allegato del presente regolamento possa essere sproporzionata, oppure quando dette misure non possano essere attuate a causa di motivi pratici oggettivi, adottare misure nazionali di sicurezza per fornire un adeguato livello di protezione negli aeroporti:
a)
con una media annuale di due voli commerciali al giorno; oppure
b)
soltanto con voli dell'aviazione generale; oppure
c)
con un'attività commerciale limitata ad aeromobili di peso massimo al decollo (Maximum Take off Weight-MTOW) inferiore a 10 t o con un numero di posti inferiore a 20,
tenuto conto delle specificità di tali piccoli aeroporti.
Lo Stato membro interessato comunica dette misure alla Commissione.
4. La Commissione esamina se le misure adottate da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 3 sono giustificate da motivi pratici oggettivi e se offrono un adeguato livello di protezione. Se le misure non rispettano tali criteri, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3; in tal caso lo Stato membro revoca dette misure o le adegua.
Storico versioni
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