Art. 64

In vigore dal 8 ott 2001
1.   Qualora una SE non soddisfi più l'obbligo di cui all', lo Stato membro in cui la SE ha la sede sociale adotta le misure appropriate per obbligare la SE e regolarizzare entro un termine determinato la situazione: a) ristabilendo la propria amministrazione centrale nello Stato membro della sede sociale; b) oppure procedendo al trasferimento della sede sociale mediante la procedura di cui all'. 2.   Lo Stato membro in cui la SE ha la sede sociale adotta le misure necessarie a garantire che la SE che ometta di regolarizzare la propria situazione ai sensi del paragrafo 1, sia liquidata. 3.   Lo Stato membro della sede sociale propone un ricorso giurisdizionale avverso qualsiasi accertamento di violazione dell'. Tale ricorso ha effetto sospensivo sulle procedure previste ai paragrafi 1 e 2. 4.   Qualora si constati, su iniziativa delle autorità ovvero su iniziativa di qualsiasi parte interessata, che una SE ha la propria amministrazione centrale nel territorio di uno Stato membro in violazione dell', le autorità di tale Stato membro ne informano senza indugio lo Stato membro in cui si trova la sede sociale.
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Art. 64 Regolamento (UE) 2001/2157 | Portale Normativo