Art. 59

In vigore dal 8 ott 2001
1.   Per la modificazione dello statuto è richiesta una deliberazione dell'assemblea generale presa ad una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti espressi, a meno che la legge applicabile alle società per azioni soggette al diritto dello Stato membro della sede sociale della SE preveda o permetta una maggioranza più elevata. 2.   Uno Stato membro, tuttavia, può prevedere che sia sufficiente la maggioranza semplice dei voti indicati nel paragrafo 1, quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto. 3.   Qualsiasi modifica dello statuto forma oggetto di pubblicità conformemente all'.
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Art. 59 Regolamento (UE) 2001/2157 | Portale Normativo